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Bruciatura residui vegetali provenienti da attività agricola e forestale. Prescrizioni e divieti. | Sei qui: Avvisi pubblici Bruciatura residui vegetali provenienti da attività agricola e forestale. Prescrizioni e divieti. | | SI COMUNICA CHE
DAL 15 GIUGNO 2023 AL 20 SETTEMBRE 2023 E’ FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIATURA DI RESIDUI VEGETALI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.
SOLO DOPO IL 20 SETTEMBRE P.V., salvo proroghe, È CONSENTITO il raggruppamento e l’abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali o loro residui CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE di cui all’art. 185, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., effettuate sul luogo di produzione, attenendosi alle seguenti modalità:
a) il materiale, raccolto in piccoli mucchi dovrà essere bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell’ambito del terreno; b) il quantitativo di esclusivo materiale vegetale da bruciare, per ogni fondo, non deve essere superiore a tre (3) metri stero per ettaro; c) i cumuli da accendere dovranno essere predisposti il più lontano possibile da abitazioni e/o simili, in modo da non arrecare disagio al vicinato; d) durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, dovrà essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; e) l’accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento; f) l’abbruciamento dovrà essere effettuato: - dall’ alba alle ore 10,00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per una distanza inferiore a mt. 100; - dalle ore 10,00 alle ore 17,00 per le rimanenti zone agricole del territorio comunale . g) alla scadenza dell’orario predetto non è consentito che i cumuli restino ancora fumanti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE L’ORDINANZA DIP. 50_18 N 258 DEL 12/06/2023 ALLEGATA ALLA PRESENTE PAGINA.
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Allegati:
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