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Assegno di maternità | Sei qui: Politiche Sociali Assegno di maternità | | RIF. NORMATIVO ( ART. 49- Legge N. 488/99)- (ART. 74-75 D. LGS. N. 151/2001)
COS’E’ E’ un assegno che ogni madre non lavoratrice e residente nel comune di Santo stefano del Sole puo’ chiedere per la nascita del figlio oppure per l’ adozione o l’ affidamento preadottivo di un minore di eta’ non superiore a sei anni ( o ai 18 anni in casi di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice invece, puo’ richiedere specifico assegno se non ha diritto all’indennita’ di maternita’dell’ inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternita’. Se l’ importo dell’ indennita’ o della retribuzione e’ inferiore all’ importo dell’ assegno , la madre lavoratrice puo’ chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. L’ assegno spetta per ogni figlio , quindi in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di piu’ minori, l’importo e’ moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
CASI PARTICOLARI In alcuni casi particolari se la madre non puo’ richiedere l’ assegno, (madre minore di eta’, decesso della madre, abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre) il beneficio puo’ essere richiesto, a seconda dei casi , dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’ adottante, dall’ affidatario preadottivo o dall’ affidatario non preadottivo.
REQUISITI PER ACCEDERE L’ assegno puo’ essere richiesto solo dalla madre del bambino/a. La richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti: -essere residente nel comune di Santo stefano del Sole -essere cittadina di uno dei paesi dell’Unione Europea
oppure rientrare in almeno una delle seguenti casistiche da documentare a cura della richiedente:
- essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; - essere familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari del diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente; - essere titolare di permesso di soggiorno in qualita’ di rifugiata politica (o superstite di rifugiati politici); - essere titolare di protezione sussidiaria ; - essere cittadina/ lavoratrice o familiare/supertstite di cittadino/lavoratore con nazionalità maricchina , tunisina , algerina o turca ; - essere titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro o essere familiare di titolare di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro ad eccezione delle categorie escluse dal d.lgs. n. 40/2014; - aver soggiornato legalmente in almeno due stati membri dell’ Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno due stati membri dell’ unione europea - essere apolide o familiare/superstite di apolide.
La richiedente deve inoltre : - non aver beneficiato di alcun trattamento di maternita’ in misura pari o superiore a quello garantito dal beneficio richiesto (EURO 1.740,60) - AVERE UN VALORE ISEE del nucleo familiare richiedente inferiore o pari a euro 17.416,66. Le domande devono essere presentate con attestazione ISEE valida nell’ anno di presentazione della domanda. A seguito della riforma dell’isee , l’ assegno di maternita’ rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. e’ necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
IMPORTO DELL’ ASSEGNO L’ assegno per l’ anno 2020 ammonta ad euro 1.740,60
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA domanda La domanda va fatta entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dall’ ingresso in famiglia del bambino adottato o in affido preadottivo, pena il rigetto della domanda.
DOCUMENTAZIONE • Attestato ISE valido, contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno; • Un’autocertificazione nella quale l’utente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: o i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza); o di non avere diritto per il periodo di maternità all’indennità di maternità dell’Inps ovvero alla retribuzione; o diversamente, deve essere indicato l’importo di tali trattamenti economici per il calcolo dell’eventuale differenza; o di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs.
CHI PAGA L’assegno è pagato dall’Inps dopo che l’Ufficio Comunale ha trasmesso tutti i dati della madre necessari per il pagamento.
COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA La domanda redatta su apposito modulo va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza. |
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Allegati:
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